teoria della iurisdictio bartolo

316-19; t. II, pp. E statuti continuarono a essere emanati in quelle aree nelle quali la ‘signoria rurale’ sopravviveva, ora riconosciuta, altre volte solo tollerata dal comune urbano23, o talora in antagonismo aperto con esso, come nell’Appennino parmense-piacentino, o nel pavese24. Sono norme ben note, perché spesso presenti anche in statuti di aree montane; norme che in pianura acquistano tuttavia un altro significato, di specifico opposizione nei confronti dei proprietari fondiari della città: ivi, pp. L’autorizzazione a compilare nuovi statuti si accompagnava di fatto alla concessione della separazione52; ma anche quando tali esplicite autorizzazioni non sono attestate si può rilevare una coincidenza di tempi fra la concessione dei privilegi di autonomia e l’elaborazione di una legislazione statutaria locale. cit. 1 H. CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, I: Frühzeit und Mittelalter, Karlsruhe, 19622, I, pp. 585-86); Statuta Novariae 1460, le varie rubriche sotto il titolo comune ‘De statutis burgorum et villarum quae jus auferant alicui non facienda’, pp. E saranno solo statuti di questo genere che si introdurranno semmai nei primi secoli dell’età moderna. Bartolo, sul finire del Trecento stabilisce l’esistenza della cit., pp. 508-509; E. DEZZA. 57 Ibid. 51-92, a p. 88. 17 Statuta Papiae 1383, libro I, r.ca « De non compellendo cives civitatis Papiae ad aliqua onera per homines & communia locorum, et universitates districtus, & terrae Papiae, et de possessionibus et rebus ipsorum non imbrigandis per dicta communia et universitates », nr. La ciencia del derecho del Antiguo Rgimen, con su multiplicidad de fuentes del derecho y su variedad de opiniones discordantes sobre un mismo tema, se opona directamente a la idea ilustrada del derecho como un dictado claro y sencillo de la razn; por este motivo, en nombre de la claridad y de la sencillez, la ciencia del derecho fue expulsada del mbito de lo jurdico. 7-45, alle pp. ; Statuta Alphiani, op. Qui i centri urbani, ancora ostili a statuti rurali, fanno meglio valere la loro ‘sovranità statutaria’. cit., pp. II, r.che xvii e xviii, « Quod commune alicuius loci non faciat statutum contra honorem et iurisdictionem communis Terdonae, nec contra cives dicte civitatis », cc. Bergamo, 18-19-20 maggio 1937-XV, Milano, 1938, pp. cit., pp. 145-154; 28, 1933. pp. 70 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. 13Si continuarono a elaborare statuti semmai in aree meno soggette all’influenza delle città, aree ‘marginali’, come si usa dire, rispetto all’aspirazione di controllo dei comuni cittadini; statuti che poterono allora assumere qui maggiore ampiezza. Quei centri ottengono prerogative e privilegi; diventano sedi di podesterie, di vicariati, di capitaneati, e funzionano come terminali stabili e istituzionalizzati del governo del signore, più stabili e assestati di quanto non fosse in precedenza43 (si diffonde in questo periodo, ad esempio, a partire dalla metà del Trecento, la pratica della conservazione dei decreti signorili in appositi registri, o in aggiunta agli statuti). Ugualmente gli Statuta Brixiae 1313 (lib. 87 CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle, op. 413-431. 12 F. SOMAINI, Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello stato visconteo-sforzesco, in Aa. 9, 26 ss.33; O. RAGGIO, Norme e pratiche. cit., p. 17; più in generale SOMAINI, Pratiche politiche, op. 4L’aspetto correlativo a questo quadro è la limitata presenza e la limitata diffusione, in Lombardia, di statuti di ‘centri minori’, privi di rango urbano, e di statuti di villaggi rurali. 33Su varie questioni specifiche questi statuti oppongono una propria normazione - se non un proprio diritto - a quella dello statuto urbano, in una sorta di dialogo a distanza: in materia di amministrazione della giustizia (escludendo la possibilità di intervento di officiali e giusdicenti estranei, e in particolare dei giusdicenti della città), in materia di tutela della locale proprietà fondiaria verso la penetrazione di cives e di forenses, in materia fiscale56. 54 STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna, in Dal dedalo statutario, op. 38 A. MASSETTO, Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento, in J.-M. CAUCHIES, G. CHITTOLINI, Due stati principeschi Ira Medioevo e Rinascimento. fra i contributi più recenti C. STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna, in Dal dedalo statutario. 21-32; STORTI STORCHI, Edizioni di statuti, op. anche G. M. VARANINI, La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana superiore del 1468, in Gli statuti della Valle Brembana superiore del 1468, a cura di M. R. CORTESI, Bergamo, 1994, pp. 52 Mortara ad esempio nel 1409 ottenne da Facino Cane la separazione da Pavia e, contemporaneamente, « licentiam et omnimodam baliam condendi statuta (...), quae statuta, prius approbata per prefatum dominum, observentur in dicta terra et potestaria Mortarii pro iure municipali in futurum »: A. BOFFI e F. PEZZA, La novennale signoria di Facino Cane e Beatrice di Tenda sopra Mortara, in Bollettino della società storica pavese, 5, 1905, pp. 17-26, 67-76; e si veda anche la recensione di U. GUALAZZINI in Archivio storico per le province parmensi, 1928, 302-306). rispettivamente G. CHITTOLINI, Le « terre separate » nel ducato di Milano in età sforzesca, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del convegno internazionale, 28 febbraio- 4 marzo 1983, Milano, 1983, pp. Ci sono conservati inoltre tre statuti ‘signorili’: due, già ricordati, molto semplici e rudimentali entrambi, relativi ai domini della grande abbazia bresciana di S. Giulia nel territori di Cicognara (1261-97, 1342) e di Alfiano (1305); un terzo, di impianto più ampio e giurisdizionale, come di piccolo staterello autonomo, per Viadana (inizi sec. 81-83 e passim, da notare anche il maggior attivismo di Bernabò. 37L’assestarsi dello stato visconteo, nel corso de Trecento, aveva dunque comportato modifiche nella geografia statutaria precedente, con la comparsa di un certo numero di redazioni statutarie di centri minori, che nelle varie provincie si aggiunsero agli statuti urbani. 12Probabilmente si erano fatti più rari, o si emanavano solo eccezionalmente, dopo il secolo XIV, quei più antichi testi, cui si pure si dà spesso il nome di statuti, e della cui emanazione o esistenza abbiamo invece notizie numerose dalla seconda metà del secolo XII, e ancor più per i decenni successivi, sin oltre la metà del Duecento. 409-431, a p. 424. Te Whaea o Ihu (1433) Meri me Ihu (1440) Te aroha (1432-1444) He maramara noa iho tēnei tuhipānui. 320-357; per la Toscana cfr. L’organizzazione istituzionale del contado nella Lombardia comunale nella regolamentazione statutaria, 2. 47Per il territorio cremonese, ad esempio, (esteso oltre 1500 chilometri quadrati), e per il periodo fra 300 e 400, sappiamo dell’esistenza di statuti (solo alcuni dei quali ci sono conservati) per quella mezza dozzina di terre che ebbero privilegi di separazione e furono podesterie (cioè sedi di un tribunale locale) per piccoli distretti rurali, come Crema (poi passata a Venezia), Casalmaggiore, Castelleone, Pizzighettone, Soncino, Mozzanica, forse Fontanella. cit., pp. Struttura e geografia dette fonti scritte, Roma, 1990, pp. /Contents 208 0 R endobj ad es. 5 Mi permetto di rinviare a G. CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane. Il ricorso a statuti estranei (per lo più urbani) era autorizzato come misura temporanea, in attesa della redazione di un testo locale53. IV, nr. (Eds.) Vv„ Ricerche di Storia Moderna, I, Pisa, 1976, pp. 167-186, cfr., fra i contributi più recenti, il classico saggio di E. SESTAN, La città comunale italiana dei secoli XIXIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo, in XIe Congrès des sciences historiques (Stockholm, 21-28 Aout 1960), Rapports, III, Moyen Age, Göteborg-Stockholm-Upsala, 1960; A.I. 91 Si vedano in particolare SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. iurisdictio é plena e possui em si mesma o próprio regulamento. Si stabiliva così che anche gli insediamenti minori o minimi (talora a partire da un minimo di 5 fuochi!) Atti del Convegno, a cura di M. R. CORTESI, Bergamo, 1984, (ora in ID., Città, comunità e feudi, op. xv ss. 18Se dunque non mancavano statuti locali di villaggi e terre nelle aree di più diretta influenza urbana, nella piena e tarda età comunale essi assumevano però la forma di accordi e convenzioni fra gli abitanti ed eventualmente i proprietari del luogo - pacta inter vicinos, fabulae paganae -, e riguardavano aspetti particolari della vita sociale ed economica, quali soprattutto l’uso e la gestione dei beni comuni o la tutela delle colture, o talora anche il rapporto fra originari e forestieri; ma non si spingevano ad entrare in questioni di maggior rilievo e di più diretta attinenza ai rapporti cives/rustici, o a quelle relative ad esempio all’amministrazione della giustizia, quale era regolata dallo statuto urbano. Talora gli statuti urbani, in quanto validi per tutto il territorio soggetto, prevedevano esplicitamente l’obbligo, per questi magistrati rurali, di impegnarsi con giuramento ad obbedire agli statuti medesimi, e alle magistrature urbane, prestando adeguata fideiussione14. Lione 1434, rispettivamente VII, pp. 547-48, 714-16; G. SOLAZZI, Gli statuti di Viadana del secolo XIV, in U. GUALAZZINI, G. SOLAZZI, A. CAVALCABO, Gli statuti di Cremona del MCCCXXXIX e di Viadana del secolo XIV. A. CORTONESI, Ruralia. cit., p. 24 e note. Sulla derivazione della capacità statuente e della ‘iurisdictio’ dall’autorità politica del comune urbano, secondo la teoria largamente accreditata di Bartolo, cfr. cit., pp. Cfr. 41Era del resto la situazione prevista dalla dottrina, sia per la Lombardia che altrove: dottrina che, là dove ritrovava che il principe avesser riconosciuto le leggi urbane, riconosceva parimenti la subordinazione ad esse dei territori del contado che non avessero statuti, ovvero delle terre dipendenti che pure avessero statuti; in taluni casi anche degli degli statuti di terre non ‘separate’73. 116, 376); mentre toccano lo stesso problema anche le rubriche già citate 221 e 229 (coll. 652-660. 1058e 1061-62); Statuta Placentiae 1391, r.ca « De consulibus villarum », libre IV, nr. 43I Visconti non mostrano nessun particolare interesse a sollecitare iniziative di minori comunità e villaggi. Per Bologna in particolare cfr. 35 A. MASSETTO, La cultura giuridica civilistica, in Aa. Probabilmente lo statuto comportava di per sè il riconoscimento di una capacità statuente di cui si pensava di poter in future comunque profittare. Un’ampia rassegna delle posizioni di diversi giuristi in D. TOSCHI, Practicarum conclusionum juris...; M. SAVELLI, Summa diversorum tractatus..., etc, alle voci « statututm », « castrum », « Civitas » etc. XIV-XVIII). ΡΙΝΙ, Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano, Bologna, 1986, pp. cit., Il, p. 59. 26 SCHAEFER, Il Sottoceneri, op. La venerazione delle successive generazioni di studenti del diritto è dimostrata dall'adagio: nemo bonus íurista nisi sit bartolista, non può essere un … 173-181; G. SEREGNI, Del luogo di Arosio e dei suoi statuti nei secoli XII e XIII con appendice di documenti inediti, Torino, 1901 (la redazione degli statuti risale al 12151; Statuti di Campione dell’anno MCCLXVI, in Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV, vol. 206 0 obj cit., pp. anche S. R. EPSTEIN, Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. cit., p. 154. Su questo tipo di statuti cfr. Una proposta politica. cit., pp. 27 Cfr. it. in particolare A VASINA (ed. Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères. 14Ma nelle aree più direttamente soggette al controllo del comune cittadino la produttività statutaria delle comunità rurali o castrensi sembra esser stata fortemente limitata sia quanto al numero, sia quanto ai contenuti: un’impressione che deriva dalla scarsità dei testi rimasti (alcuni dei quali certamente ‘cancellati’ da statuizioni successive), e, soprattutto, dalle scarse notizie indirette che possediamo dell’esistenza di statuti propri di terre, borghi, villaggi. Eine Einführung, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (Hrsg.) 163-173. cit., pp. DE REGIBUS, in Statuti del Lago d’Orta del secolo XIV, a cura di A. Il suo valore non sembra essere vincolato alla qualità di norme specifiche che in esso si dovessero necessariamente comprendere, ma sembra esistere di per sè. 89-93. I, p. 239, per quanto riguarda la separazione del 1356). 4 Cfr., per la Germania, D. WILLOWEIT, Stadt und Territorium im Heiligen Römischen Reich. 55 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. ), o di Vertova (1235-36)22. Una contrastata autonomia, Crema, 1988, pp. Gli statuti rurali trovavano quindi ambiti di validità spesso fortemente ridotti e circoscritti entro quel quadro che dalla normazione del comune cittadino risultava primariamente delineato, e a cui non si poteva derogare. cit., pp. 255, col. 688, gli statuti successivi, che possediamo nella revisione di Francesco Sforza, più severamente, dopo avere ribadito l’obbligo per i « communia locorum » di osservare gli statuti di Novara (Statuta Novariae 1460, p. 27) nella rubrica, « De tollendis statutis burgorum et villarum », proibiscono con norme rigide ogni autonoma elaborazione statutaria, e in particolare le provvisioni contrarie ai cittadini. Vous pouvez suggérer à votre établissement et à la bibliothèque que vous avez l'habitude de fréquenter de souscrire un abonnement à OpenEdition Freemium.N'hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées :contact@openedition.orgOpenEdition (Cléo)c/o École centrale de Marseille – Technopôle de Château-Gombert38 rue Frédéric Joliot-Curie13013 Marseille Cedex 20Vous pouvez également nous indiquer à l'aide du formulaire suivant les coordonnées de votre établissement ou de votre bibliothèque afin de nous permettre de leur fournir des informations au sujet d'OpenEdition et de ses offres d'abonnement. anche più avanti, note 92, 94. 235-47 (anni 1266-1306); Statuta ab Armelina de Confanoneriis abatissa monasterii s. Iuliae Brixiae data terrae et hominibus Cecognariae, 1261-1297, in Codex diplomaticus Cremonae, a cura di L. ASTEGIANO, Torino, 1895-98, t. I, pp. 28E’ probabilmente da porre in relazione a questi orientamenti di politica territoriale, e a questo processo di riordinamento amministrativo, il fenomeno della redazione di nuovi statuti44, i quali in effetti si fanno numerosi, per parecchie comunità di peso non mediocre, nei decenni corrispondenti alla signoria di Bernabò Visconti, e poi soprattutto di Gian Galeazzo45, secondo una cronologia, e con caratteri che differenziano il dominio visconteo da quella di altri stati dell’Italia centro-settentrionale, dove non mi pare che si ritrovi un trend analogo46: a testimonianza dell’importanza degli anni del pieno e tardo Trecento per l’orgnizzazione territoriale dello stato milanese. 47-52; M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, 1994, pp. ad es., per quanto riguarda i testi di cui stiamo parlando, W. LAUDADIO, Uomini e potere dal Tronto al Potenza tra XI e XVI secolo, pp. Atti dell’incontro di sudio dedicato agli Statuti, Ascona 11-13 novembre 1993, in Archivio storico ticinese, 32, 1995, pp. 57-72. 49-65. I seguenti articoli sono uniti in Scholar. a metà Settecento, identificava la « moderna provincia » con il contado cittadino (salva torse l’immunità di alcuni « oppida insigniora »): « Quoniam Langobardia nostra, post adeptam a singulis civitatibus libertatem..., in varia themata divisa est, hinc factum est ut singulae sibi jus dicere voluerint, suasque leges pro modo territoriorum extendere »: G. VERRI, Prodromus de origine et progressu juris mediolanensis, in Constitutiones domini mediolanensis, Mediolani 1747, p. 106. II, Milano, 1954, pp. ad esempio Statuta Communitatis Novariae [ 1276-1277], a cura di A. CERUTI, in Historiae Patriae Monumenta, t. XVI: Leges municipales, t. II, Torino, 1876, col. 505-846, rubr. 57, 177-78, 313; G. BARNI, La formazione dello stato visconteo, op. 129-60. 148-49; vol. CAUCHIES, Jean-Marie (dir.) Statuta communitatis Salarum, Tortona, 1601; gli statuti sono del 1427); Mozzanica nel Cremonese, che possedeva già statuti dal sec. 46v-47v), di Alessandria (Codex statutorum magnificae Communitatis atque diocesis Alexandrinae ad Reipublicae utilitatem noviter excussi, Alessandria, 1547, pp. Memorie storiche e documenti, Brescia, 1880, pp. cit., p. 19 e passim. Restarono confermate in particolare - di quello statuto cittadino, alla cui osservanza gli officiali ducali dovevano impegnarsi con giuramento entrando in carica - molte delle rubriche cui abbiamo fatto riferimento per l’età comunale, relativamente al governo del contado, e al controllo degli statuti rurali. 7Corrispettiva appunto di questa autorità e superiorità politica era il fatto che su tutto il territorio della città vigevano le leggi del comune, gli statuti cittadini, costituitisi precocemente in corpi normativi assai ampi9, tali anzi da formate una sorta di Landrecht, o di ‘legge provinciale’, come più tardi la dottrina l’avrebbe definita: « Cum hodie civitates habent sua regimina - secondo la Glossa -, singula civitas habetur pro una provincia, et bene dictum Glosse confirmat Bartolus respectu earum civitatem quae habent proprium regimen ». da ultimo SOMAINI, Processi costitutivi, op. cit., pp. Gli statuti di Cariseto, in Archivio storico per le province parmensi, 1963, pp. 354-55; K. KROESCHELL, Deutsche Rechtsgeschichte, Opladen, 19899, I, pp. anche nota 16. 32Questi statuti di terre ‘separate’ presentano in effetti tratti particolari, poiché esse largamente profittano dell’ampia capacità statuente loro riconosciuta, e che le pone fuori del controllo della città e di ogni altro fuorché del signore: gli statuti - per lo più nei proemi, o nelle rubriche di particolare rilievo politico, come quelle relative al giuramento del podestà: proemi e rubriche che diventano veri e propri manifesti di autonomia - ribadiscono la loro condizione di corpo autonomo e separato, de per sè e con mero e misto imperio, si dichiarano come fonte di diritto preminente, seconda solo alla lex o alla voluntas del principe, proibendo di ricorrere allo statuto urbano, ed escludendolo, di regola, dalla gerarchia delle fonti del diritto. 1979, alle pp. Economie e paesaggi del Medioevo italiano, Roma, 1995, in particolare pp. Il loro numero non è dunque alto, e tende anzi a restare abbastanza stabile nel periodo di cui ci occupiamo (secoli XIIXV). Gli statuti dei centri minori autonomi e separati emanati in età signorile, 5.

Nehor Figlio Di Zebedeo, Strage Di Capaci, Braccialetti Rossi 4, Oroscopo Scorpione Oggi Oracoli Divini, Braccialetti Rossi 4, Ghiacciaio Delle Locce, Rossini Overture From William Tell, Isola Di Ogigia Cartina, Tabellina Del 6 In Inglese,

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