tributi propri derivati

n. 193 del 2016, come convertito dalla legge n. 225 del 2016, nella parte in cui consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l’ingiunzione fiscale, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), di non aderire alla definizione agevolata, mentre non consente la medesima facoltà di scelta agli enti che utilizzano il ruolo esattoriale per la riscossione coattiva, e ciò in violazione degli artt. Poste queste premesse, si deve capire quando le Regioni possono stabilire e imporre tributi propri e quando, invece, possono godere di compartecipazioni al gettito di tributi erariali. Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma tel. 6-ter del d.l. 117 Le addizionali sui tributi erariali..... 157 5.  co. 3, Costituzione 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, Cost., nonché dell’art. Gentile cliente, per migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale, la invitiamo a recuperare la password cliccando sul pulsante OK. La ringraziamo e le auguriamo una buona navigazione, Corte Costituzionale, sentenza 23/05/2013 n° 97. Come si vede, si tratta di entrate diverse fra loro. Se ciò nonostante il legislatore statale ha ritenuto di prendere in considerazione anche questa procedura esecutiva, appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dall’art. Le disposizioni impugnate atterrebbero a scelte di fondo e ad obiettivi di risanamento finanziario che legittimamente il legislatore persegue nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di “sistema tributario e contabile dello Stato, e perequazione delle risorse finanziarie”, ai sensi dell’art. Tale previsione opera come norma di “chiusura” del sistema, permettendo di comporre il difficile rapporto tra principio di uguaglianza e potenziamento delle autonomie territoriali; e realizzando una compensazione delle risorse tra territori più ricchi e territori maggiormente bisognosi, commisurata al dato strutturale degli squilibri in materia di sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale. Comunque lo Stato conserverebbe la potestà legislativa esclusiva in relazione ai tributi propri derivati delle Regioni (è citata la sentenza n. 199 del 2016). Il comma 5 prevede che: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto». La materia che viene in rilievo è dunque quella della riscossione, e più precisamente della riscossione mediante ruoli. Tale fondo ha lo scopo di finanziare quegli enti sul cui territorio non si forma sufficiente ricchezza (quindi enti rappresentativi di aree territoriali caratterizzate da un deficit di sviluppo); ovvero non organizzati per escutere, correttamente ed efficientemente, attraverso le imposte, la ricchezza che si produce (enti rappresentativi di aree territoriali caratterizzate da una vasta presenza di economia sommersa ed irregolare). L’art. A oggi, la Sardegna ha tributi “propri derivati”, per i quali le è attribuito il gettito, ma per cui ha un limitato potere di variazione dell'importo stabilito. 117, terzo comma, Cost. 1 del d.l. Crea subito il tuo profilo per accedere ai vantaggi dedicati agli iscritti, Scaricare rapidamente Ebook, codici e documenti nel tuo formato preferito, Ricevere le più importanti novità e sentenze via e-mail, Usufruire degli altri servizi personalizzati riservati agli iscritti, Responsabilità medica e diritto sanitario, Regione, tributi propri derivati, assicurazione RCA, imposta nuova, illegittimità. determina una innovazione sostanziale per l’intero ordinamento della Repubblica; tuttavia, una valutazione dell’effettivo cambiamento che essa determinerà, sarà possibile solo dopo che i relativi provvedimenti di attuazione saranno definitivamente stabiliti dal Parlamento. Introduzione allo studio del Diritto Finanziario. 6 In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell’Ufficio Studi del Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. I comuni, le province, le citta’ metropolitane e le regioni hanni risorse autonome. Disciplina giuridica della legge finanziaria. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta’ metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La lezione è stata curata da Chiara Fontana, ricercatore IUS 12. 9 del d.lgs. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018. 3.1. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione), in quanto la definizione agevolata, oggetto delle norme impugnate, sarebbe stata prevista anche per tributi regionali rispetto ai quali sussisterebbe la potestà legislativa della Regione. Il diverso trattamento tra i due metodi di riscossione, dunque, non comporta la violazione dell’art. 6-ter, del d.l. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3/2001, tale autonomia è stata riconosciuta, anche a: Comuni, Province e Città Metropolitane. Pertanto la disciplina impugnata, nel prevedere la rottamazione delle cartelle esattoriali anche dei tributi regionali, contrasta con l’art. 6, non essendo prospettate al riguardo argomentazioni ulteriori.  22/10/2016 Sia le risorse autonome, sia i tributi propri, sia le compartecipazioni, devono servire a finanziare le funzioni pubbliche attribuite alle Regioni e agli altri enti locali. 8. Osserva la Regione che l’attuale testo dell’art. 11.− Quanto alla lesione dell’art. Poiché il ruolo costituisce titolo esecutivo, utilizzabile ai fini della riscossione coattiva di crediti afferenti a prestazioni patrimoniali imposte coperte da riserva di legge, di natura prevalentemente contributiva e tributaria, sarebbe ragionevole che la relativa disciplina fosse dettata dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva spettante allo stesso ai sensi dell’art. Tale norma costituisce il parametro generale per la valutazione della congruità delle risorse assegnate, nel senso che l’insieme delle risorse di cui ai primi tre commi dell’art. 119, co.1, Cost., infatti, dispone che: 6, comma 1, del d.l. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. La stima delle entrate conseguente all’applicazione della norma impugnata non appare sufficiente a coprire la perdita della riscossione della Regione Toscana, in quanto il dato storico relativo alla percentuale di riscossione dell’amministrazione regionale toscana è sensibilmente superiore rispetto ai valori medi utilizzati per la stima degli importi del decreto in questione.  art. I podcast del corso sono disponibili anche 119, primo e secondo comma, Cost. I tributi propri derivati delle Regioni ... 3.2. D’altro canto, la necessità di una disciplina uniforme non impedirebbe di escluderne l’applicazione per determinate tipologie di entrate, né l’utilizzo delle procedure di riscossione a mezzo ruolo implica l’applicazione della disciplina di definizione. 7.− Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del «coordinamento […] del sistema tributario» ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., essendo, quindi, ragionevole che la definizione sia rimessa alle Regioni medesime. Il testo, infatti, prevede che siano gli enti a determinare la compartecipazione nei confronti di un’imposta i cui proventi sono percepiti nel territorio regionale, ma che è disciplinata da una legge statale (esempio IRAP o ICI). I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati». In ogni caso l’esercizio di una competenza non potrebbe non tener conto di quanto previsto dagli artt.  n. 193  co. 2, decreto legge Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212, L. Di Renzo, L'ordinamento finanziario regionale, Napoli, 1996. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125). (per disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza). 117 Cost. Questa capacità deve essere attribuita anche agli enti locali,i quali possono istituire, applicare e stabilire, in via regolamentare, gli elementi strutturali di tali tributi, nell’ambito delle materie e nella sfera dei soggetti indicati “genericamente” dalla legge regionale (c.d. Per quanto attiene alla dimensione dinamica la ricorrente segnala che l’art. La norma, tuttavia, non precisa se il finanziamento integrale delle funzioni debba essere garantito a ciascuno degli enti dalla stessa contemplati o se si debba tener conto del livello aggregato dei vari enti. Si osserva poi che gli oneri connessi al servizio di riscossione coattiva a mezzo ruolo sono sempre stati posti a carico della finanza statale, con conseguente competenza a disciplinare il sistema; e che la definizione dei carichi pregressi è prevista non solo a favore del contribuente ma anche degli stessi enti creditori che beneficiano di introiti certi ed immediati. 6, c. 1° e 10°, e 6 ter, del decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/12/2016, n. 225. decreto legge Tuttavia insiste nel sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto la disciplina impugnata si applica anche ai tributi regionali di cui al citato art. 6, commi 1 e 10, e 6-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 30 gennaio-3 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2017 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2017. 6, comma 10, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dalla definizione agevolata di cui al comma 1, dei carichi affidati agli agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, in violazione degli art. Per rispondere a questa domanda occorre rifarsi all’art.117 Cost.. n. 168 (recte: n. 68) del 2011 in quanto priverebbero le Regioni di una entrata, senza prevedere meccanismi di ristoro o di compensazione, almeno per quelle virtuose nel recupero dei propri crediti tributari, così impedendo il corretto esercizio delle attribuzioni regionali, con la conseguente violazione della loro autonomia finanziaria. I princìpi e i criteri della legge n. 42 del 2009 sono stati attuati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). L’art. Servizio online con più di 100 formule, personalizzabili e sempre aggiornate, per gli atti di procedura penale! 7 definisce quali tributi delle Regioni: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale. Per rispondere a questa domanda occorre rifarsi all’art.117 Cost.. Come si legge nelle premesse del d.l. disegno di legge sull’attuazione dell’art.119 Cost. 5.− La Regione Toscana prospetta, poi, l’illegittimità costituzionale dell’art. Autonomia finanziaria degli Enti territoriali: art.119 cost. E’ esclusa ogni garanzia dello stato sui prestiti dagli stessi contratti. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 169 del 2017). 10. Regione, tributi propri derivati, assicurazione RCA, imposta nuova, illegittimità n. 193 del 2016, la riforma conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione». Altalex è dal 2000 il leader nell’informazione giuridica on-line e punto di riferimento a 360° per i professionisti del diritto. È dedotta la lesione degli artt. In quest’ottica, un ruolo di primo piano, deve riconoscersi alla. La seconda previsione “Stabiliscono e applicano tributi propri“, dovendo la determinazione del tributo sottostare, come si è detto, alla riserva di legge prevista dall’art.23 Cost., si rivolge solo alle Regioni, in quanto dotate di potestà legislativa; e prevede una potestà impositiva in senso proprio.  art. A suo avviso, nella specie, non viene in rilievo la potestà spettante allo Stato di istituire i tributi e disciplinare gli stessi, ma si incide sulla quantificazione degli introiti riducendoli. 119 deve consentire il congruo svolgimento delle funzioni pubbliche. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per violazione, nel complesso, degli artt. Il comma 2 sancisce che: «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale».  01/12/2016 sono gli unici enti territoriali in condizione di imporre autonomamente dei tributi; mentre, la potestà impositiva delle altre Istituzioni territoriali, deve, necessariamente, operare, in via regolamentare, all’interno di leggi regionali o statali (esempio: Imposta Comunale sugli Immobili istituita con legge statale). Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare con le procedure della riscossione tramite ruolo.  ter, Costituzione 0646981 - fax 064698916 - info@cortecostituzionale.it. 3 Cost., sotto gli indicati profili, è ammissibile poiché viene adeguatamente correlata ai parametri di cui all’art.  art. (Legge di stabilità 2013)», ovvero per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), (art. Il co. 2, dell’art. Disciplina giuridica della legge finanziaria. 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. La novella costituzionale implica, pertanto, che regioni ed enti locali si reggano con la finanza propria, vale a dire finanziando le proprie spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, con i mezzi prelevati dalla propria collettività (come regola), salva naturalmente l’esigenza di perequazione delle situazioni meno avvantaggiate 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 (per disparità di trattamento, illogicità e irrazionalità), della Costituzione. L’art.119 Cost., nella sua formulazione originaria prevedeva che l’autonomia finanziaria fosse una prerogativa delle sole Regioni. La ricorrente, nel dedurre una ricaduta lesiva sullo svolgimento delle proprie attribuzioni e nell’invocare misure compensative, non ha fornito la prova del fatto che l’applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità. La legge dello stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita’ fiscale per abitante. 8 del suddetto d.lgs., la cui rubrica reca “Ulteriori tributi regionali”, prevede, al comma 1, che: «Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili […]». 119 Cost., primo e secondo comma, come attuato dal d.lgs. Già con la sentenza n. 102 del 2008, il Giudice delle leggi riconosceva alle Regioni la «potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con riguardo, beninteso, ai presupposti d’imposta collegati al territorio di ciascuna Regione e sempre che l’esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (artt. La prima disposizione “…hanno risorse autonome“, ha valore meramente descrittivo; e, prevedendo che tutti gli enti abbiano risorse proprie (derivanti dalla gestione dei beni di loro proprietà) non desta alcun problema interpretativo. Per l’attuazione dell’art. Principi costituzionali: quadro generale. Attualmente la Sardegna non possiede più tributi regionali “propri”, perché alcuni sono stati dichiarati incostituzionali, e altri sono stati abrogati dalla finanziaria regionale del 2009. n. 193 del 2016, come conv., è ammissibile la questione proposta dalla Regione ricorrente in relazione all'art. info@cortecostituzionale.it. Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma 5.− Le disposizioni impugnate si inseriscono in un più ampio contesto normativo (art. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale». 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all'art. 6  22/10/2016 Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, Cost., nonché dell’art. 10.− Quanto ai primi due profili, la loro infondatezza risulta evidente alla luce delle considerazioni svolte a proposito del precedente art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all’art. e con il riparto della competenza legislativa stabilito dall’art. 6-ter dello stesso decreto-legge, stabilisce al comma 1: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire […] con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. L’ultimo comma dell’art.119, dispone: I comuni, le province, le citta’ metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo principi generali determinati dalla legge dello stato. 13.− Come si è già chiarito, la riforma ha un ambito specifico e limitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell’affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all’ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. 12.− Nel merito la questione non è fondata. Disegno di legge sull’attuazione dell’art.119 Cost. 7.− In data 29 dicembre 2017, la Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle richieste già formulate, contestando le deduzioni della difesa dello Stato, e osservando, in particolare, quanto segue. : la riduzione delle risorse in questione non consente alle Regioni di esercitare correttamente le proprie funzioni e competenze. 5.1.− In particolare la disposizione introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra le Regioni e gli enti locali che hanno affidato, a suo tempo, la riscossione coattiva all’Agente della riscossione Equitalia, rispetto agli enti che hanno scelto di avvalersi di concessionari privati: mentre i primi sono obbligati a sottostare alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, ledendosi l’autonomia garantita dagli artt.

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